Accordo per la richiesta di sospensione quota capitale Pre tutte le famiglie che si trovassero in difficoltà nel pagamento delle rate di mutui o finanziamenti, c'è in corso un accordo tra Abi (Associazione bancaria italiana) e 15 Associazioni dei Consumatori già siglato in data 31 marzo 2015 riguardo la sospensione della quota capitale del credito sui finanziamenti. Questo accordo, come ha comunicato l'ABI, è stato prorogato lo scorso 21 novembre 2017 al 31 luglio di quest'anno, in modo da offrire una continuità alle precedenti misure di sostegno per le famiglie in difficoltà con i pagamenti rateali di finanziamenti. Dove si applica La moratoria viene applicata per 12 mesi sulla quota capitale di finanziamenti, mutui prima casa e credito al consumo e ha già ha interessato 16.642 famiglie dall'inizio fino a ottobre 2017. Queste famiglie hanno potuto così sospendere le rate dei finanziamenti in corso raggiungendo un valore complessivo di 475 milioni di euro. Di conseguenza hanno avuto una maggiore liquidità a disposizione per 12 mesi della sospensione che è ammontata in totale a 118 milioni di euro. Per quanto riguarda la ripartizione delle zone d'Italia le richieste di sospensione vedono in prima fila per i finanziamenti il Nord (per un 35,7%), il Centro (23%), il Sud e le Isole (41,3%); invece per i mutui, il Nord (con un 49,3%), il Centro ( 26,4%), il Sud e le Isole (con 24,3%). I punti nel dettaglio In particolare i punti dell'accordo specificano che entro il 31 luglio 2018 possono richiedere la proroga del pagamento per la quota capitale su un finanziamento che duri più di 24 mesi, i consumatori in difficoltà sul pagamento per il verificarsi dei seguenti eventi che però possono essere successi al massimo entro i 2 anni precedenti la presentazione della stessa richiesta: 1) in caso di perdita posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o di rapporti lavorativi di cui all'art. 409 cpc; 2) in caso di morte; 3) in caso di situazione di handicap grave o di condizione di non autosufficienza; 4) in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni anche se in attesa di emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per trattamenti di sostegno del reddito (ad esempio Cig, Cigs, o altri ammortizzatori sociali in deroga etc.). La sospensione per la quota capitale per 12 mesi può venire richiesta anche da mutuatari che siano titolari di mutui garantiti da ipoteche su immobili adibniti ad abitazione principale, ma solo nei casi al precedente punto 4).
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