Vediamo di riassumere in alcuni punti a quali tipi di tassazione va incontro chi sceglie di vendere un immobile. Tassazione sulla plusvalenza Se la compravendita di un immobile genera una plusvalenza, data dalla differenza di prezzo d'acquisto con quello di vendita, la plusvalenza è tassata solo le l'immobile è stato acquistato (o costruito) da più di cinque anni: la compravendita viene in questo caso intesa come fonte di reddito, e di conseguenza comprarirà nella dichiarazione dei redditi, alla voce ""redditi diversi"". Sul valore della plusvalenza verranno quindi applicate le aliquote Irpef come previsto. La quota minima delle aliquote Irpef è del 23%, per cui è bene richiedere al notaio, al momento della sottoscrizione dell'atto di vendita, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%. Il quadro così delineato è sufficiente a riassumere le norme di tassazione per beni immobili sotto il titolo fabbricati, terreni argricoli edificabili e terreni agricoli non edificabili. Per quanto riguarda la vendita di fabbricati in corso di costruzione, questa è equiparabile a quella di terreni agricoli edificabili, laddove la vendita generi plusvalenza. Ciò che fa di un terreno agricolo edificabile un fabbricato è la cosiddetta venuta ad esistenza del bene, status che si ottiene alla conclusione del rustico, comprensivo di mure perimetrali e copertura. In assenza di tali ragioni, il fabbricato è soggetto alle agevolazioni fiscali previsti per gli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati. Casi di esenzione Nel caso in cui chi vende ha acquistato (o costruito) l'immobile oltre cinque anni prima dall'atto di vendita, il soggetto è esente da tassazione sulla compravendita. Questo caso interessa il caso in cui il proprietario risulta residente nell'abitazione prima della vendita, dimostrando la natura non speculativa della compravendita. Non sono tassati nemmeno gli immobili acquisiti per successione o usucapione, così come quelli ricevuti in dotazione. L'imposta di registro Questa imposta è determinata in proporzione al valore economico dell'atto o del negozio. Essendo una tassa riguardante un atto notarile, questa imposta riguarda tutti i casi di compravendita. L'imposta di registro invece è da calcolare sulla base del valore catastale. Il calcolo del valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivatutata del 5%, per: un coefficiente di 110 per la prima casa; un coefficiente di 120 per i fabbricati di categoria A e C (escluse A/10 e C/1) Per l'acquisto sulla prima casa, l'aliquota si applica sul 2% del valore catastale, tranne in casi di abitazione di categoria A/1 (abitazione signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o edifici di pregio artistico o storico). Incentivi Eco Gli immobili a destinazione residenziale con certificazione energetica di classe A o B possono beneficiare di una detrazione del 50% dell'Iva pagata sul prezzo d'acquisto dell'immobile.
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